Quando coibentare conviene – Ecobonus 110%

Quando coibentare conviene – Ecobonus 110%

In cosa consiste

Il Decreto Rilancio provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di:

  • Efficienza energetica (comma 1)
  • Riduzione del rischio sismico (comma 4)
  • Installazione di impianti fotovoltaici (comma 5,6,7)
  • Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (comma 8)

 

Nello specifico, l’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

– si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

– la fruizione alla detrazione è prevista in 5 rate di pari importo con cadenza annuale.

 

 Art. 119 – comma 1: gli interventi ammessi in ambito di risparmio energetico

La finalità del decreto è quella d’incentivare gli interventi maggiori e non le semplici ristrutturazioni edilizie. Il Super Bonus riguarda quindi gli interventi che contemplano il miglioramento della prestazione energetiche mediante:

  • Comma 1, lettrera a): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

– In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

– I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06/11/2017.

  • Comma 1, lettrera b): interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento), a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione.

– In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

  • Comma 1, lettrera c): interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione.

– In tal caso la detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

 

Definizioni: superficie lorda disperdente

Per la determinazione della superficie lorda disperdente, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

 

Art. 119 – comma 2: condizionalità sugli interventi secondari

L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

 

Art. 119 – comma 3: miglioramento della classe energetica

Il requisito fondamentale è il miglioramento energetico.

  • Ai fini della detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

Art. 119 – comma 9: beneficiari

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai:

a) condomìni.

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ovvero per gli interventi su edifici gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, su edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

Art. 119 – comma 10: esclusione del beneficio sulle abitazioni secondarie

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non  si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

 

Art. 119 – comma 11: cessione del credito

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

 

Art. 119 – comma 12: obbligo di trasmissione telematica

I dati relativi all’opzione (della cessione o dello sconto) sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 119 – comma 13: asseverazione

  • Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto fattura di cui al comma 12, per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. Con le modalità stabilite dal decreto del MISE da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 119 – comma 14: sanzione e polizza assicurativa

Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti ed al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

 

Art. 119 – comma 15: altre spese detraibili:

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

 

Art. 121 – comma 1: opzione di esercizio della detrazione fiscale

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione, mediante cessione, del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Ecobonus 110%: da dove iniziare

1° step:

1) Verifica dimensionale delle superficie interessate dall’intervento di riqualificazione

2) Diagnosi preliminari e relazione tecnica

2° step:

3) Redazione capitolato d’appalto

3° step:

4) Asseverazione e definizione APE pre intervento

5) Esecuzione dei lavori con relativo coordinamento

 6) Asseverazione e definizione APE post intervento

 4° step:

7) Asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione

agli interventi agevolati

8) Definizione pratiche ENEA, necessarie per l’ottenimento del credito d’imposta e l’eventuale cessione del credito

 

                                  

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